Art. 2.
(Piani di vendita).

      1. Sono compresi nei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, tutti gli alloggi costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati.
      2. Gli IACP individuano, nel limite massimo del 10 per cento del proprio patrimonio, i fabbricati che, per particolari caratteristiche, devono essere esclusi dal piano di vendita di cui al comma 1.